
La Corte d’appello di Milano, nel corso del processo di secondo grado-bis, ha ribaltato i precedenti esiti processuali emettendo una condanna a un anno e 2 mesi di reclusione nei confronti di un ex sindacalista, R. M., imputato con l’accusa di violenza sessuale. La vicenda giudiziaria trae origine da un episodio risalente al 2018 quando l’uomo, durante un colloquio finalizzato a discutere di problematiche lavorative, avrebbe palpeggiato per circa trenta secondi una hostess di 49 anni. La decisione del collegio milanese giunge dopo che il sostituto procuratore generale, Angelo Renna, aveva formalizzato in aula una richiesta di pena pari a 2 anni di reclusione, e va a sovvertire la doppia assoluzione che era stata inizialmente pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nel gennaio del 2022 e successivamente confermata dalla stessa Corte d’Appello nel giugno del 2024.
Il radicale cambio di rotta nel giudizio di merito è scaturito dal pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale aveva precedentemente annullato con rinvio le sentenze assolutorie ordinando la celebrazione di un nuovo dibattimento. Nel dispositivo dei Supremi giudici veniva sancita la totale irrilevanza della durata del contatto fisico e del potenziale ritardo della vittima nel manifestare il proprio dissenso, considerando tali fattori non influenti rispetto al contesto in cui si sono svolti i fatti. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, ai fini della consumazione della fattispecie di reato, risulta sufficiente il compimento dell’atto invasivo sulle parti intime della persona offesa, restando del tutto indifferente se il toccamento sia stato fugace, se l’azione sia stata interrotta dalla reazione della vittima o se l’aggressore abbia tratto appagamento dal gesto.
Sotto il profilo strettamente dottrinale, i giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire la consolidata definizione giuridica di violenza sessuale. La giurisprudenza di settore riconosce in modo uniforme che la condotta punibile non si limita alle forme di congiunzione carnale, ma si estende a qualunque atto che si risolva in un contatto corporeo, anche se estemporaneo o di brevissima durata. L’elemento cardine della tutela penale risiede nell’idoneità del gesto a violare e porre in serio pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale della persona che lo subisce, principio giuridico che ha guidato i magistrati milanesi nella formulazione della sentenza di condanna definitiva per l’ex rappresentante sindacale.
Eliza Anton
