Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza per l’ammissione al regime di affidamento in prova ai servizi sociali in favore di Alberto Stasi, condannato in via definitiva alla pena di 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Il provvedimento giurisprudenziale, depositato nella mattinata odierna, ha consentito al quarantaduenne di lasciare il carcere di Bollate dopo aver espiato oltre dieci anni di detenzione continuativa. L’ordinanza ha recepito il parere favorevole formulato dalla Procura generale durante l’udienza camerale, basato sui rilievi relativi alla condotta del detenuto e sulle relazioni dell’équipe psicopedagogica della struttura penitenziaria. Al fine di evitare il presidio degli organi di informazione, il condannato ha abbandonato l’istituto attraverso un varco secondario, mentre i suoi legali difensori hanno mantenuto il riserbo circa lo stato d’animo dell’assistito, precisando che l’iter esecutivo si colloca nel quadro dello sviluppo naturale del percorso risocializzante.
Le motivazioni del Tribunale e i presupposti della condotta valutati
Il presidente del Tribunale di Sorveglianza, Marcello Bortolato, ha chiarito che la concessione del beneficio non risponde a criteri di automaticità per i detenuti con un residuo di pena inferiore ai quattro anni, bensì a una rigorosa valutazione dei comportamenti interni ed esterni. Nella decisione dei magistrati ha influito la posizione espressa in aula dal sostituto procuratore generale Valeria Marino, la quale ha evidenziato come elementi positivi l’accettazione formale degli effetti della sentenza di condanna — pur nel persistere della proclamazione di innocenza —, l’attivazione delle procedure per il risarcimento della famiglia della vittima e l’assenza di ulteriori interventi mediatici dopo la controversa intervista televisiva rilasciata nel marzo 2025. Sul piano strettamente processuale, la decisione di ammissione alla misura alternativa non è collegata ai filoni di indagine paralleli che interessano altri soggetti, restando inteso che l’eventuale istanza per la richiesta di revisione del processo penale rimarrà incardinata dinanzi alla competenza funzionale della Corte d’appello di Brescia.
In base alle disposizioni contenute nel provvedimento, l’affidamento in prova non equivale alla piena libertà del soggetto, rimanendo revocabile in caso di violazione degli obblighi. Le prescrizioni classiche imposte dal Tribunale includono l’obbligo di residenza stabile, il divieto assoluto di associazione con soggetti pregiudicati e il divieto di uscire dalla Lombardia, salvo espresse e motivate autorizzazioni rilasciate dal magistrato di sorveglianza previo parere degli uffici dell’Uepe. Sotto il profilo lavorativo, il condannato proseguirà la propria occupazione come contabile e amministrativo presso una società finanziaria situata nel centro urbano di Milano, con l’obbligo sussidiario di sottoporsi a controlli periodici da parte delle autorità e di osservare precisi orari di rientro serali presso il domicilio stabilito.
Eliza Anton
