
Entra in vigore oggi il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Secondo la nuova normativa, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) confluisce direttamente nel fondo pensione di riferimento stabilito dal contratto collettivo aziendale o in quello con il maggior numero di iscritti, a meno che il dipendente non esprima una volontà differente. Il lavoratore neoassunto dispone infatti di 60 giorni per scegliere se destinare il Tfr maturando a una forma pensionistica integrativa oppure se mantenerlo presso il proprio datore di lavoro.
Il nuovo termine di due mesi riduce drasticamente i sei mesi previsti dalla precedente disciplina del silenzio-assenso. In assenza di espliciti accordi collettivi di riferimento all’interno dell’azienda, il ministero del Lavoro ha chiarito nelle sue Faq che la destinazione residuale dell’intero importo del Tfr sarà il Fondo Cometa. Sono attualmente esclusi dalle nuove regole il pubblico impiego, i lavoratori domestici e, in attesa di specifiche indicazioni dai decreti attuativi, i lavoratori intermittenti.
Il passaggio al sistema di iscrizione automatica introduce significative novità rispetto al passato: in caso di mancata selezione entro il termine stabilito, l’adesione comporta il versamento del Tfr per intero, l’erogazione del contributo del datore di lavoro e il contestuale contributo del lavoratore nelle misure minime sancite dai contratti applicabili. Al dipendente viene comunque concessa la facoltà di non versare la quota a proprio carico qualora la sua retribuzione annua lorda risulti inferiore alla soglia dell’assegno sociale. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, permane la possibilità di optare (tramite scelta esplicita nei 60 giorni) per un conferimento parziale non inferiore al 50% della quota, fermo restando che l’assenza di comunicazioni farà scattare l’assegnazione automatica e integrale della liquidazione.
La riforma prevede inoltre regole specifiche per i lavoratori non di prima assunzione, ovvero per coloro che hanno già alle spalle precedenti esperienze professionali nel settore privato. In questo scenario la normativa distingue due casi in base alla dichiarazione resa al momento del nuovo impiego. Per i dipendenti che confermano di avere un’adesione a previdenza complementare pregressa ancora attiva e alimentata dal Tfr, scatta l’obbligo di indicare il fondo prescelto entro 60 giorni, senza la possibilità di mantenere le somme in azienda (salvo il caso di riscatto totale della vecchia posizione). Al contrario, per i soggetti che dichiarano di non avere tale forma di adesione nel loro storico lavorativo, il principio dell’adesione automatica non si applica e il Tfr resta in azienda o presso il Fondo Tesoreria Inps, ferma restando la libertà del lavoratore di modificare tale decisione in un secondo momento e indirizzare la liquidazione futura verso un fondo di sua scelta.
Eliza Anton
