
È entrato ufficialmente in vigore il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, l’organica riforma comunitaria approvata in via definitiva dal Consiglio dell’Ue nel maggio 2024 e giunta alla sua piena implementazione dopo i due anni previsti per il recepimento da parte degli Stati membri. Il pacchetto legislativo, composto da 10 atti normativi, punta a superare e sostituire i vincoli del precedente Regolamento Dublino, alleggerendo la pressione burocratica e logistica sui paesi di primo approccio costiero come l’Italia.
Al centro della nuova architettura giuridica si colloca un meccanismo di solidarietà obbligatorio che impone agli altri partner continentali di contribuire alla gestione dei flussi secondo quote proporzionali a popolazione e Pil. I singoli Stati avranno la facoltà di scegliere la tipologia di apporto da fornire all’interno di un ventaglio che include il ricollocamento dei richiedenti nel proprio territorio, l’erogazione di contributi economici o lo stanziamento di supporti operativi e logistici sul campo.
Le procedure di frontiera, i rimpatri e la gestione delle emergenze
Il pilastro procedurale della riforma è costituito dal nuovo Regolamento sulla procedura di asilo, finalizzato a uniformare le prassi e i tempi di valutazione e revoca della protezione internazionale a livello europeo. L’introduzione di procedure di frontiera obbligatorie fissa a un massimo di 12 settimane il tempo limite per l’esame dei dossier e per l’esecuzione dei relativi rimpatri in meno di 12 settimane nei casi di domande irricevibili o presentate da soggetti provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento inferiori al 20%. Sono esclusi da tali percorsi accelerati i minori non accompagnati, salvo motivi di sicurezza.
A livello comunitario la capacità ricettiva per lo svolgimento di questi esami rapidi è determinata in 30 mila posti complessivi, con l’assegnazione all’Italia di un tetto annuale provvisorio di 16 mila domande fino al 12 giugno 2027. Nei casi di eccezionali flussi migratori subentrerà invece il Regolamento sulle situazioni di crisi, uno strumento attivabile dalla Commissione europea entro due settimane dalla richiesta formale di un Paese membro per concedere deroghe temporanee e flessibilità burocratica, volto anche a disinnescare i tentativi di strumentalizzazione dei migranti attuati da attori statali terzi ostili per destabilizzare l’area Schengen.
Il monitoraggio biometrico e i controlli pre-ingresso uniformi
A garanzia della sicurezza interna e del tracciamento dei movimenti secondari non autorizzati, la riforma introduce modifiche sostanziali al sistema Eurodac, la banca dati europea dei migranti regolari e irregolari, i cui archivi integreranno d’ora in avanti i dati delle impronte digitali con le immagini del volto, estendendo i rilievi biometrici anche ai minori a partire dai sei anni di età. Tale monitoraggio è strettamente connesso al nuovo Regolamento di screening, che uniforma le verifiche di sicurezza, sanitarie e identificative prima dell’accesso ufficiale al territorio dell’Unione o dello spazio Schengen.
La tempistica per il completamento delle attività di screening pre-ingresso è stabilita in 7 giorni per i controlli eseguiti direttamente alle frontiere esterne e in 3 giorni per i soggetti intercettati in territorio nazionale. Per salvaguardare la trasparenza delle operazioni e la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, ciascuno Stato firmatario è obbligato a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente preposto a vigilare sul pieno rispetto dei diritti fondamentali durante tutte le fasi di identificazione e di vaglio preliminare alla frontiera.
Eliza Anton
