Il Consiglio dei Ministri, in una seduta lampo di soli nove minuti, ha approvato un decreto correttivo volto a modificare la controversa norma che prevedeva un compenso di 615 euro per gli avvocati incaricati di assistere i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario. L’intervento si è reso necessario per accogliere le perplessità sollevate dal Quirinale e per superare le critiche del settore forense.

Le principali novità della riforma

Il nuovo provvedimento introduce tre cambiamenti sostanziali rispetto al testo originario:

  • Apertura della platea: L’assistenza al migrante non sarà più un’esclusiva degli avvocati. Il ruolo viene esteso ad altre categorie di soggetti e rappresentanti che godano della fiducia del cittadino straniero. Tali figure saranno identificate con un successivo decreto del Ministero dell’Interno.

  • Svincolo dal rimpatrio effettivo: Il compenso di circa 615 euro non sarà più legato all’esito della partenza del migrante (il cosiddetto “premio ad avvenuto rimpatrio”). Il pagamento verrà corrisposto semplicemente alla conclusione del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’effettiva uscita dal territorio nazionale.

  • Esclusione del CNF: Viene eliminato ogni riferimento al Consiglio Nazionale Forense. L’organismo non sarà più coinvolto né nella collaborazione per i programmi di rimpatrio, né nella gestione e ripartizione dei compensi.

Dal punto di vista del drafting normativo, il governo ha scelto una strada precisa per evitare sovrapposizioni. Poiché non è giuridicamente possibile modificare una norma appena nata (la cosiddetta “novella della novella”), il decreto correttivo agisce direttamente sull’articolo 14-ter del Testo Unico Immigrazione.

Contemporaneamente, per evitare dubbi interpretativi dato che i testi saranno pubblicati quasi simultaneamente in Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto prevede l’abrogazione espressa dell’articolo 30-bis del decreto sicurezza, ovvero la norma originaria che aveva scatenato le polemiche.

Tempi e iter legislativo

Il Ministero dell’Interno avrà ora 60 giorni (termine ordinatorio) per definire i criteri di individuazione dei nuovi soggetti assistenti e le modalità di pagamento. A questi seguiranno i 30 giorni canonici per la registrazione della Corte dei Conti. Le coperture finanziarie rimarranno sostanzialmente le stesse, con variazioni definite “marginali” dalle fonti governative. L’iter parlamentare per la conversione del decreto correttivo dovrebbe iniziare dal Senato.

Eliza Anton