Sulla pena di morte

Sulla pena di morte

Un recente sondaggio promosso da Swg e diffuso da Huffington Post rivela un’Italia diversa e più cupa: quasi quattro cittadini su dieci sono favorevoli alla pena di morte. Un dato in crescita, in questo Paese dai numeri sempre negativi, che, però, non lascia ben sperare, poiché scopriamo che i cittadini si sono incattiviti e, a cuor leggero, parlano di pena di morte, in poche parole, stanno “regredendo”.

Secondo il menzionato sondaggio il 37% degli intervistati si è dichiarato favorevole all’applicazione della pena capitale, due punti percentuali in più rispetto al 2017, che registrava il 35%. Nel 2010, addirittura, il dato si affermava al 25%, scalando, così, ben dieci posizioni nell’arco di un decennio. Una felice tendenza per i forcaioli giustizialisti e i censori degli altrui vizi che, di questo passo, chiederanno nuovamente le esecuzioni in piazza o, visti i tempi emergenziali, in diretta streaming con giudice, giuria e pubblico in “smart working”.

Gli italiani, dunque, invocano la morte come panacea per tutti i mali, perché, a sentire loro, c’è corruzione in ogni apparato pubblico, la criminalità organizzata è capillare in ogni settore, stupratori e rapinatori sono sempre dietro l’angolo.

In realtà, l’Italia è uno dei Paesi europei più sicuri con bassi indici di violenze e omicidi, ma il mercanteggio della cronaca nera, la spettacolarizzazione dei processi, i salotti televisivi adibiti ad aule di tribunale con opinionisti che vestono i panni di esperti forensi e criminologi hanno reso gli italiani più insicuri e suscettibili, accantonando il proprio spirito critico – al giorno d’oggi facilmente praticabile anche grazie alle moderne tecnologie che in tempo reale permettono di verificare le notizie e cercare dati e prove a sostegno della propria opinione – e affidandosi ciecamente alle parole dei popolari e “instagrammabili” conduttori tv o, peggio, alle intemerate dei politici “acchiappaconsensi”.

Le conseguenze di questo fenomeno sono disastrose: il generale e diffuso senso di insicurezza e paura spinge i cittadini a chiedere un controllo più serrato o la minaccia di una punizione “esemplare” per alleviare paure quotidiane e allarmi sociali. È l’uso politico della sanzione punitiva che strumentalizza il bisogno individuale di rassicurazione e controllo sociale in chiave demagogica e per fini di propaganda elettorale. È il cosiddetto “diritto penale simbolico”, di per sé inutile e senza uno sfondo criminologico né fini preventivi, se non quelli puramente politici, nucleo del pericoloso “populismo penale”.

Il richiamo alla pena “definitiva” è, così, l’espressione di una volontà popolare purificatrice che sente il bisogno di emendare se stessa dalle storture del mondo; si tratta, però, di una visione altamente illiberale e, per l’appunto, retrograda.

Il concetto di pena di morte è antico quanto l’uomo e fin dalla preistoria, in assenza di leggi scritte, essa veniva utilizzata arbitrariamente dai capitribù; successivamente e per tutta l’età antica fino al Medioevo, la pena capitale rimase costantemente intrecciata alla superstizione e alla legge religiosa e prevista specialmente per i reati che offendessero la religione e il buon costume, e cioè, per l’idolatria, per l’esercizio della magia e della divinazione, per le bestemmie, per le false profezie.

Giustizia e vendetta si sovrapponevano e la stessa Chiesa, nonostante i due messaggi evangelici fondamentali, “porgi l’altra” e “ama il prossimo tuo come te stesso” – veri e propri imperativi categorici alla mitezza e all’amore del prossimo – appoggiava e riconosceva la pena di morte attraverso le autorevoli voci dei padri della Chiesa, avvalorando la sempre maggiore confusione tra crimine e peccato.

Con l’avvento dello Stato moderno, sovrano e assoluto, il sentimento religioso venne inglobato nella ragion di Stato, per la quale le condanne a morte divennero strumento necessario al mantenimento dell’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia. Infatti, i bersagli non erano più i criminali comuni, ma i dissidenti politici che si macchiavano di lesa maestà, tradimento e sedizione, tutti crimini volti a destabilizzare l’apparato statale costituito.

Il successivo radicamento del potere statale nell’immaginario collettivo portò a considerare la pena di morte non più impiegata soltanto come strumento di repressione ma, soprattutto, per “fare giustizia”, nonostante il concetto di giustizia coincidesse con gli interessi di specifiche classi sociali e non, invece, con l’interesse pubblico generale. Non esisteva, ovviamente, alcun dibattito sull’argomento né alcuna opposizione da parte della popolazione: la pena di morte derivava direttamente dall’alto e, solo per questo, era ritenuta vincolante.

I giudici erano i diretti esecutori della volontà sovrana: le sentenze e le relative pene, sempre più sanguinarie e sproporzionate e sulla cui giustizia nessuno poteva opporsi eccetto lo stesso sovrano, da cui il loro potere discendeva, finirono per annichilire ogni spazio di libertà e di autonomia individuale.

Fu con l’Illuminismo e l’impellente esigenza di limitare il potere assoluto dello Stato al fine di tutelare il singolo individuo – non più semplice suddito, ma cittadino, cioè titolare di diritti e libertà – che l’idea della pena di morte iniziò ad incrinarsi: pensatori come Montesquieu e Voltaire dedicarono la propria vita al riconoscimento e alla divulgazione di principi di libertà e uguaglianza, ai quali doversi ispirare per combattere l’arbitrio giudiziario e per riconoscere la parità di tutti i cittadini davanti alla legge.

Gli influssi dell’Illuminismo francese vennero favorevolmente recepiti e accolti anche nell’allora ancora divisa penisola italica; infatti, oltre alla Scuola napoletana, faro della nuova battaglia liberale era Milano e i suoi “caffè”, dove, letterati, filosofi e ricchi nobili istruiti potevano discorrere e “filosofeggiare” sulle nuove idee del mondo.

Fu proprio a Milano che vide la luce il libro, o meglio il pamphlet, Dei Delitti e Delle Pene ad opera di Cesare Beccaria.

Come ebbe a scrivere Alessandro Verri, si trattava di un libro «liberissimo» di denuncia nel quale «in massa le idee tutte si aggirano, e cospirano in vari punti di vista, che formano una grande opera» contro l’allora sistema politico e istituzionale. Beccaria spinge per la riforma totale del sistema statuale affinché nasca un nuovo ordine ispirato ai principi di libertà e uguaglianza. Il suo disprezzo per le istituzioni, in primis milanesi, si rivolgeva particolarmente contro il sistema giudiziario e il processo “criminale” – ancora regolato da principi stabiliti in secoli lontani e dominato da sistemi inquisitori e pratiche poco rispettose della dignità umana – precipitato di epoche buie (l’aspra critica era rivolta soprattutto all’utilizzo che ancora in quegli anni si faceva della tortura come strumento di ricerca della prova nel processo; un’usanza, appunto, barbara). E, infatti, lungi dall’essere un trattato di diritto penale, l’opera si inserisce, comunque, a pieno titolo nella letteratura penalistica, preparando il terreno per presupposti fondamentali della scienza penalistica, primo fra tutti la correlazione fra diritto penale e utilità sociale.

Così, nell’affermare un’ideale di giustizia fondato sul riconoscimento dei diritti individuali, sull’esaltazione della legge come fonte principale, sull’elogio della legge scritta come strumento razionale di espressione della volontà del legislatore, sull’affermazione della generalità e dell’astrattezza in contrapposizione ai particolarismi e ai privilegi di derivazione feudale, sulla riconduzione della legge a esigenze di chiarezza e immediata comprensibilità e sulla sottoesposizione dei giudici alla legge, il Beccaria ripudiava a chiare lettere la pena di morte definendola un’inutile crudeltà, che non ha mai reso migliori gli uomini, anzi è solamente uno strumento del furore, del fanatismo o di deboli tiranni.

«Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; […] Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d’anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù o nel dolore in faccia a’ suoi concittadini, co’ quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll’incertezza dell’esito de’ suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti. L’esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge. Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinano un pubblico assassinio». Così, si esprimeva il filosofo milanese sulla pena di morte; pagine memorabili, valide ancora oggi, forse soprattutto oggi.

Questa celebrazione del libello di Beccaria non è mera celebrazione di un orgoglio nazionale: il saggio, letto da Voltaire e dagli altri philosophes francesi, venne considerato un capolavoro e ispirò la produzione penale e filosofico-politica del tempo in tal senso. L’acclarato successo Dei Delitti e Delle Pene fece eco in tutta Europa, tant’è che non pochi sovrani tardo settecenteschi applicarono in parte o integralmente i consigli del Beccaria modificando i codici penali, attratti dalle sirene di questo nuovo pensiero riformatore. Giova ricordare, infatti, che Leopoldo I, granduca di Toscana, sovrano a tal proposito definito “illuminato”, leggendo le pagine del Beccaria pubblicate nel 1764, accolse personalmente il suo pensiero e riformò totalmente l’ordinamento penale toscano con un codice legislativo “illuminato”. Il futuro sovrano dell’Impero austro-ungarico, con il nome di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, abolì la tortura, le mutilazioni, le confische arbitrarie di beni e, per primo in Europa, la pena di morte.

Il codice leopoldino, così definito dal nome con cui era comunemente noto il suo fautore, aveva dato inizio a una riforma generale del sistema criminale che partiva dai reati, ad esempio con l’abrogazione del delitto di lesa maestà divina, fino al processo, mitigando la rigidità del processo inquisitorio, e in virtù della quale non si poteva più tornare indietro; difatti, escluso il periodo del dominio napoleonico, il codice toscano rimase in vigore dal 30 Novembre 1786, anno della sua promulgazione a Pisa, fino al 1889, anno del primo codice penale postunitario, il codice Zanardelli, dunque anche dopo l’unità d’Italia e vigente sotto un diverso sovrano.

Nel 1926 la parentesi fascista rintrodusse la pena di morte nell’ordinamento penale italiano, ufficializzata con la propaganda del nuovo codice penale – il codice Rocco. Si trattava di un’ovvia virata, se non quasi obbligatoria, alla luce delle intenzioni di Mussolini; il suo obiettivo si incentrava nella costruzione di uno Stato forte e centralizzato che vedesse al suo comando un unico uomo forte, un fiero condottiero, appunto, un duce.

Di fede socialista, Mussolini aborriva l’area liberale e tutto ciò che da essa proveniva, inclusa l’esaltazione dell’individuo contro il mostruoso Stato.

L’ideologo della sua ascesa fu Giovanni Gentile, filosofo idealista allievo di Croce, adoratori del dio Stato, che fece propria, rivisitandola, la dottrina professata da Hobbes sulla formazione e il consolidamento dello Stato moderno assoluto. Secondo il filosofo inglese, infatti, l’unico strumento per uscire dal circolo vizioso del bellum omnium contra omnes era attraverso il pactum unionis, con il quale i cittadini, legittimamente, si sottomettevano allo Stato, a condizione che quest’ultimo garantisse l’ordine e la sicurezza di tutti.

Non stupisce, quindi, che l’uso della pena di morte fosse invalso, nel Seicento come nell’Italia fascista, per scoraggiare gli avversari politici e impressionare la popolazione: il disarmo dei civili, il controllo sulle armi, la predisposizione di apposite licenze, il controllo degli organi di stampa ebbero l’effetto di diminuire i livelli di violenza tra privati e consolidare il dovere di fedeltà nei confronti dello Stato e laddove ciò non fu sufficiente intervenne la pena di morte, come ottimo deterrente, per garantire questo cambiamento sociale. Di fatto si era impostata la retromarcia: per quarant’anni l’Italia unita, e ancor prima la Toscana, avevano abbandonato la pena capitale e riconosciuto un ruolo principale all’individuo, che ora si trovava ad essere di nuovo suddito.

La fine del regime fascista e la ricostituzione delle istituzioni democratiche orientate verso l’istituzionalizzazione delle forme liberali di diritto e di governo, nonché al consolidamento di politiche sociali e organizzazioni internazionali rivolte alla difesa e al sostegno dei diritti umani, determinò, automaticamente, la venuta meno della pena di morte che fu ufficialmente abolita nel 1947 e definitivamente cancellata dalla Costituzione nel 2007 (in relazione ai reati militari per i quali era già stata eliminata nel 1994).

Nonostante le ufficiali abolizioni, la pena di morte è ancora presente nell’immaginario collettivo italiano, evocandola nostalgicamente in ossequio a un passato libero da violenze e furberie; non è una sorpresa: la propaganda fascista non è avvenuta secoli fa e il suo ricordo come i suoi stessi gangli sono ancora presenti nella nostra attuale società. Basti pensare all’intero assetto statale, rimasto invariato fino agli anni 70-80, o al codice penale ancora in vigore.

Non da ultimo, il sopraggiungere delle crisi economico-finanziarie, che hanno generato malcontento nella popolazione, ha acuito quel sentimento di paura e insicurezza che da sempre accompagnano l’uomo nella sua esistenza, nonché i movimenti “populisti” che, sfruttando la rabbia sociale, ottengono potere.

Non è un caso, infatti, che l’ideologo di riferimento del primo movimento populista italiano, il MoVimento 5 Stelle, sia proprio Jean Jacques Rousseau che giustificava la pena di morte secondo una logica analoga a quella hobbeseiana e, dunque, assolutista: nel momento in cui il cittadino firma il contratto sociale, cede allo Stato anche il diritto alla vita, poiché la vita stessa diventa un dono sottoposto a limitazione dallo Stato. Quest’ultimo, in virtù della stipulazione di una vera e propria assicurazione sociale, conserva un diritto di vita e di morte sulla popolazione: chi commette un assassinio, infatti, cessa di essere un cittadino, ma diventa un nemico pubblico e, in quanto tale, perde il diritto di essere protetto dallo Stato. Così, si esprimeva in uno dei suoi più celebri saggi, Il contratto sociale: «il trattato sociale ha per scopo la conservazione dei contraenti […]. Chi vuole conservare la sua vita mettendo a repentaglio quella degli altri deve anche sacrificarla per loro quando ce n’è bisogno […]. Quando il Principe gli ha detto: «è necessario per lo Stato che tu muoia», deve morire. Ciò perché è solo a tale condizione che ha vissuto in sicurezza fino a quel momento e perché la sua vita non è più unicamente un beneficio della natura, ma un dono sottoposto a limitazione dallo Stato. La pena di morte inflitta ai criminali può essere considerata all’incirca dallo stesso punto di vista: per non essere la vittima di un assassino si acconsente a morire se lo si diventa».

È, dunque, allarmante e paradossale questa rediviva richiesta di pena di morte, perché dimostra come la società italiana non abbia ancora pienamente sviluppato i naturali anticorpi liberali al totalitarismo, che, attraverso il populismo, agisce per sradicare i valori di modernità diffusi dall’Illuminismo, tipicamente europei, e in nome di una moralizzazione dei costumi presunta e mai esistita in un passato, senza alcun dubbio, idealizzato in un eccesso di conservatorismo.

In definitiva, si può affermare che l’invocazione della pena capitale è una totale regressione a epoche oscure nelle quali l’individuo era considerato alla stregua di un animale in balìa del potente di turno e rattrista che ciò avvenga nella culla della civiltà giuridica occidentale e del moderno diritto penale.

Antonio Tamburrano – da leoniblog.it

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