LA R:.L:. P 2 Aletheia ( λήθεια) è una parola greca che significa ‘verità’. In ἀ particolare, aletheia è lo “stato dello svelamento”. Rappresenta la sincerità, l’onestà e l’idea di verità come oggettività dei fatti, opposta alla soggettività delle opinioni. Nel pensiero filosofico dell’antica Grecia ‘Aletheia’ è uno dei termini che caratterizzano nel modo più netto la rottura fondamentale che separa il pensiero razionale dall’opinione, cioè dalla doxa (δόξα).
Storia e Regolarità della R:.L:. Propaganda Massonica; il giudizio massonico e le tavole d’accusa
Nel 1867, sotto la Gran Maestranza di Ludovico Frapolli, Adriano Lemmi (che sarà Gran Maestro dal 1885 al 1896) fondò la R:.L:. Propaganda Massonica, una Loggia speciale che avrebbe dovuto raccogliere -e raccolse- uomini politici, alti gradi militari, personalità pubbliche eminenti e docenti universitari. La Loggia si riuniva una volta alla settimana in un ufficio ubicato presso la Camera dei Deputati; suo scopo politico era quello di tenere insieme i pezzi del Grande Partito Liberale, costituito da garibaldini, mazziniani e protosocialisti con un piede nelle istituzioni e uno nella rivoluzione. Facoltà del Maestro Venerabile Lemmi fu, fin da subito, quella di iniziare i Bussanti “sulla spada”.
La loggia Propaganda, costituiva il Senato della Massoneria italiana; solo il Gran Maestro conosceva il nome dei suoi affiliati e li tramandava verbalmente al proprio successore. La Loggia, non avendo sede o archivi, continuò così ad esistere e anche dopo il 1925, si ritrovano tracce di questa Loggia, che nel 1970 prese il nome di P2, quando il Gran Maestro Lino Salvini ne delegò a Gelli la gestione, conferendogli la facoltà di iniziare nuovi iscritti, anche “all’orecchio o sulla spada”, funzione che fino ad allora era prerogativa esclusiva del Gran Maestro, e nominandolo altresì “segretario organizzativo” (19 giugno 1971). Da allora in poi, il solo Licio Gelli sarebbe stato a conoscenza dell’elenco dei nominativi degli affiliati alla loggia P2, che diventerà o meglio, continuerà ad essere, punto di raccolta di imprenditori ed alti funzionari statali, militari e politici.
Nel 1974 la Gran Loggia guidata dal Gran Maestro Lino Salvini deliberò lo scioglimento della Loggia, ma nel 1975 ne sancì la ricostituzione, pur revocando il diritto di iniziazione sulla spada al Maestro Venerabile della Loggia e delegandolo all’ex Gran Maestro Giordano Gamberini. Nello stesso anno, il Maestro Venerabile della Loggia P2, Licio Gelli, chiese la sospensione della Loggia, per rimanere in regime di prorogatio e restarne così Maestro Venerabile. Nel 1981, la Corte Centrale del GOI mise sotto accusa Gelli, che si mise in sonno, ma non sciolse la R:.L:. P2 essendo essa già ufficialmente sospesa. Le accuse massoniche mosse a Gelli furono di aver parlato di M:. senza preventivo avallo del Gran Maestro (intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e pubblicata sul Corriere della Sera del 5 ottobre 1980) e di condotta nel mondo profano ritenuta di nocumento al buon nome dell’Ordine
Nel 1982, la legge 17 decretò lo scioglimento della P2.
Gli accusati, i capi d’accusa e le sentenze; la Commissione Anselmi, l’articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana e la legge 17 del 25 gennaio 1982
Dal 1981, essere Massoni notori in Italia era divenuto assai spiacevole: già prima, per l’opinione pubblica, significava essere atei, miscredenti, satanisti e da lì in poi anche cospiratori, lobbisti nel senso più bieco del termine, dediti alle più turpi consorterie affaristiche, finanche anche golpisti. L’opinione pubblica aveva già emesso il suo verdetto.
Secondo i capi d’accusa, gli affiliati alla P2 miravano a controllare i settori vitali della vita collettiva, affiliando quante più persone possibili con funzioni di responsabilità o porzioni di potere e collocando in tali posizioni i propri affiliati, creando così una rete di collegamenti, che consentiva all’organizzazione (…) di piegare agli interessi particolari della stessa la funzione pubblica degli associati o degli organi nei quali essi esplicavano le loro funzioni (…) o per l’uso che ne veniva fatto di notizie riservate o di altri strumenti di pressione (…) si associavano al fine di compiere atti a modificare, alterando con la loro interferenza, l’essenza e le regole di funzionamento dei poteri costitutivi dello Stato, la Costituzione dello stesso attraverso mezzi non consentiti (…) si erano procurate notizie che dovevano restare segrete nell’interesse dello Stato (…); era provata l’esistenza di una associazione criminale denominata P2 costituita ed organizzata al fine di consumare delitti contro la personalità dello Stato, compreso quello di attentato alla Costituzione.
Nel 1985 giunse la sentenza di colpevolezza emanata dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla P2, Commissione Anselmi, istituita nel 1981 e dotata straordinariamente di poteri di autorità giudiziaria, che agiva, in virtù di questi, come un vero e proprio tribunale speciale con massima libertà da parte degli inquirenti, che godevano della libertà parlamentare, mentre minori garanzie, invece, erano riservate agli imputati. La sentenza fu di Cospirazione politica mediante associazione.
Secondo la Commissione Anselmi, dunque, i Piduisti avevano tramato e lo stesso avevano affermato e pensato persino parecchi Fratelli. Come si era giunti così lontano? Come l’opinione aveva potuto così profondamente influenzare la realtà dei fatti? Durante i lavori della Commissione Anselmi, era stata emanata la legge 17 del 25 gennaio 1982, con la quale si regolamentava l’art. 18 della Costituzione: con questa legge, la libertà di associazione veniva di fatto affidata alla discrezione del Procuratore della Repubblica. Con la stessa legge si disponeva lo scioglimento della P2, sebbene nessuna sentenza, ancora, avesse giudicato in merito. Tale legge fu la risposta eccezionale ad una pretesa emergenza, che la Commissione Anselmi si dedicò a dimostrare nella necessità del dispositivo e nel merito. La sentenza di primo grado del 1983, subito appellata, che assolveva il ruolo della P2 condannandone unicamente alcuni affiliati, per lo più magistrati, passò quasi inosservata. I piduisti avevano comunque tramato e anzi, per l’opinione pubblica così fomentata, l’assoluzione della Loggia segreta era ancor più la prova che questa deteneva ogni più lestofantesca capacità, persin quella di passare indenne attraverso il potere giudiziario e
scampare una più che giusta condanna.
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Luglio 1994: la sentenza definitiva della II Corte d’Assise di Roma
Fu solo 15 anni dopo la conclusione della lotta politica, che la la parola passò, finalmente, all’amministrazione della legge, dai media alla Giustizia. I condannati in via definitiva furono Licio Gelli (17 anni, dei quali 5 condonati, e interdizione pubblici uffici, ma per altri reati, non connessi alla P2, afferenti all’ambito del medesimo processo) e il generale Gianadelio Maletti (12 anni e interdizione dai pubblici uffici) capo del reparto D (controspionaggio) del SID per sottrazione di documenti segreti concernenti le indagini svolte dal SID e per la rivelazione del loro contenuto. Tuttavia, in quel periodo, venivano pubblicati documenti segreti a getto continuo; la stessa relazione Anselmi fu pubblicata da un settimanale parecchi mesi prima di essere depositata. Gelli e Maletti erano quindi colpevoli di un reato grave quanto usuale: Procacciamento ed utilizzo arbitrario di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, ma la P2 non era responsabile di alcuna cospirazione politica. Non solo, la sentenza definitiva, emanata dalla II Corte d’Assise di Roma, sottolineò che erano stati lesi gravemente i diritti umani degli imputati e degli affiliati tutti, che costoro avevano ricevuto per posta ordinaria un programma a stampa con su le indicazioni del tipografo, ma che non si erano mai radunati né avevano deliberato alcunché. Non esistevano, pertanto, gli elementi minimi atti a configurare la congiura; sottolineò inoltre che la condotta della P2 andava spiegata con riferimento alla perdurante mancanza di una legge sulle associazioni, attuativa dell’art. 198, che le legge 17 (…) aveva elevato dei recinti a tutela dello Stato dalle associazioni segrete, ma che tali nuove norme non potevano avere valore retroattivo. … la confusione, figlia della superficialità e della malevolenza… Un giudice non assegna i voti della storia, ma valuta le prove raccolte nel corso del processo….una analisi approfondita dimostra la quasi totale infondatezza dei fatti esposti come realtà verificata, sono le frasi contenute nella motivazione della sentenza che avrebbero dovuto.
Insomma, era provato che Gelli si fosse procurato notizie destinate a rimanere segrete, ma non vi era alcuna prova di come le avesse adoperate, né di cospirazione politica. Gelli era, in sintesi, un “grande mediatore” niente affatto un golpista. Si vede bene che la sentenza andò ben oltre la demolizione dell’impianto accusatorio: diroccò l’intera interpretazione della storia d’Italia post bellica, secondo cui la democrazia era rimasta incompiuta per la costante insidia dei Poteri Forti, insomma l’ennesimo mito usato per tentare di spiegare la gracilità della Democrazia. Anche per questo, la sentenza passò quasi inosservata in Italia e all’estero. Non era stato certo Gelli ad inventare la raccomandazione, la solidarietà privilegiata, all’interno delle confraternite, l’aggiramento delle leggi o semplicemente della loro interpretazione in funzione di obiettivi più leciti. Secondo l’accusa il piano R e il Piano di Rinascita Democratica costituivano la premessa logico-cronologica e persino fattuale del colpo di stato, senonché la loro pacata lettura, a giudizio della Corte, conduceva ad una conclusione esattamente opposta: un programma politico di riforme, buono o cattivo che sia, è sempre il prodotto di una libertà garantita dalla Costituzione e non può essere definito un progetto di colpo di stato ogni volta che uno non lo ritenga di proprio gradimento per i contenuti o per la persona del proponente. Le lobby sono da sempre compatibili con le democrazie parlamentari avanzate e mature.
Si legge, infine: le dichiarazioni, le testimonianze e i documenti non forniscono la prova che la P2 abbia operato come entità organica ed idonea al raggiungimento di finalità penalmente rilevanti..
Alla luce dei fatti, è difficile non accostare quanto accaduto a qualcosa di molto più antico, ma ben noto e vicino allo spirito dei Liberi Muratori:
Il 12 agosto 1308, con la bolla Faciens misericordiam, furono definite le accuse portate contro i Cavalieri del Tempio e, il giorno successivo, 13 Ottobre 1307, di primo mattino, con una raffinata e capillare operazione di polizia, per ordine del Re vennero arrestati simultaneamente tutti i Templari di Francia che vennero trovati nelle loro “Case”, tra i quali figurarono il Gran Maestro Jacques De Molay, il precettore di Normandia, Geoffrey de Charnay nonché ex tesoriere del regno di Francia. Studi recenti accreditano sempre più la teoria secondo la quale la vera causa della fine dei Poveri Compagni d’armi di Cristo e del Tempio di Salomone fu dettata dalla volontà di impossessarsi del loro patrimonio, tesi peraltro già sostenuta da Dante Alighieri nel canto XX del Purgatorio, e si concretizzò attraverso una cospirazione indotta dal re di Francia Filippo IV il Bello.
In brevissimo:
La Commissione parlamentare presieduta da Tina Anselmi dichiara che le liste della P2 sono incomplete. Il sospetto è che i fratelli non identificati abbiano continuato a tramare nell’ombra. Nel 1983 una sentenza del tribunale di Roma proscioglie gli imputati appartenenti alla Loggia, che non viene ritenuta un’associazione a delinquere. Nel 1994 la Corte d’Assise di Roma assolve la loggia P2 dall’accusa di cospirazione politica ai danni dello stato.
Conclusione: c’è un filo sottile, e non troppo, che collega Renzi con Gelli. La piena attuazione del Piano Rinascita in versione modernizzata, e non è detto che sia un male. Gennaro Ruggiero – direttore Nuove24
https://www.academia.edu/30591854/La_vera_storia_della_R_._L_._P2_.pdf
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